Bloggers equiparati ai giornalisti
Una sentenza americana dichiara che un blogger americano non ha l’obbligo di rivelare le proprie fonti perché il suo ruolo è equiparato a quello del giornalista, e quindi anche il semplice blogger può far rientrare i suoi diritti nel Bill of Rights!
Peccato che in Italia funzioni così: addirittura per tutti i siti/blog si è costretti a mettere (come potete vedere nel footer) il seguente disclaimer, per non incorrere in eventuali sanzioni.
I contenuti di questo sito non hanno carattere di periodicità e non rappresentano “prodotto editoriale” ex L.62/2001.
Comunque l’america è l’america (nel bene e nel male…) e su datamanager vi è la storia completa:
Tutto iniziò quando la Apple, intentò una causa nel 2004 contro due siti – PowerPage e AppleInsider – per aver diffuso all’interno dei loro blog notizie riservate circa un prodotto (Asteroid) che non era ancora stato ufficializzato sul mercato. Apple chiedeva al service provider dei siti di poter avere accesso ai messaggi email attraverso cui risalire alle fonti di tali indiscrezioni.
Di questi giorni la sentenza dove un giudice della California ha dato ragione all’Electronic Frontier Foundation’s (EFF) e ai siti oggetto dell’accusa, in quanto secondo il giudice, come per i giornalisti della carta stampata anche chi pubblica informazioni on line, ha lo stesso diritto di segretezza delle proprie fonti.
Da oggi, grazie a questa sentenza, i blogger statunitensi sono liberi di pubblicare le loro notizie così come accade sui magazine ed essere quindi un vero giornalista.
Non funziona però così in Italia, dove in questi giorni è stato condannato per diffamazione tramite blog Roberto Mancini (ex vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della valle d’Aosta), che in poco più di un anno è riuscito a registrare oltre 80mila contatti nel suo blog.
Su Scene Digitali, inoltre, leggo:
“Il giudice applica il concetto di “memeâ€? (qui la voce Wikipedia in italiano) e traghetta dentro la giurisprudenza una delle “metricheâ€? (se è lecito definirla così) dei media e dei processi di comunicazione che questi generano. In altre parole il giudice misura i nuovi media e il loro impatto sociale con il metro della loro cultura locale, usando la costituzione e la giurisprudenza accumulata come principio ispiratore ma non gabbia. In nome del presente, non del passato, innovando non conservando.
Ricapitoliamo: negli USA il blogger conquista non uno “statutoâ€? di giornalista fisso e immutabile, ma un diritto di protezione della sua libertà di espressione in quanto cittadino che esercita, attraverso il reporting, un diritto di espressione e di critica.”





